Nuovi Ecobonus: tutto quel che c’è da sapere

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, varato dal Governo per far fronte alle difficoltà di famiglie, lavoratori e imprese a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

La nostra azienda Caroli Elettronica, per venire incontro alle esigenze e alle curiosità di voi clienti, ha pensato di fornirvi una sintesi di quelle che sono le opportunità previste da questa vantaggiosa manovra normativa.

La nostra organizzazione è in grado di offrire gratuitamente consulenza preventiva finalizzata alla verifica dei requisiti per l’accesso al superbonus e grazie alla collaborazione delle figure tecniche necessarie e partnership con aziende nel settore edile e dei serramenti, istruire la procedure per arrivare alla consegna degli interventi con la formula del “chiavi in mano” utilizzando il pagamento con cessione dell’incentivo che permette il costo 0.

Il c.d. “Decreto rilancio” prevede diversi e vantaggiosi incentivi fiscali per il rilancio del settore edilizio e dell’impiantistica, in forma di maggiorazione delle detrazioni già spettanti nell’ottica di interventi su ampia scala.

In concerto, gli incentivi fiscali sono previsti per due categorie di interventi:

  • Efficientamento energetico (vale a dire il conferimento di una maggiore efficienza) di edifici condominiali o unifamiliari e per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per modalità elettrica;

  • Interventi di miglioramento statico e della tenuta sismica di edifici anche non abitativi.

Si può procedere (ed è questa la novità probabilmente di maggior rilievo) a una monetizzazione anticipata del beneficio previsto dalla legge attraverso due formule:

  • La cessione del credito a terzi (anche a intermediari finanziari);

  • Lo sconto in fattura con contestuale cessione del credito all’impresa edile.

La detrazione avviene seguendo limiti temporali predeterminati dal decreto legge – spetta per le spese sostenute tra il 1^ luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 – ed è ripartita su cinque differenti quote annuali (i costi, di conseguenza, potranno essere recuperati entro i successivi cinque anni ma la spesa è detraibile esclusivamente se il pagamento è avvenuto entra il termine del 31 dicembre 2021).
Inoltre, è previsto un incentivo anche per quegli interventi di adeguamento edilizio ed impiantistico necessari per lo svolgimento in sicurezza di attività produttive e commerciali.
Vediamo in concreto chi sono i soggetti legittimati a fruire delle misure di incentivazione previste dal Decreto Rilancio:

  • Condomini di edifici;

  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

  • Istituti Autonomi Case Popolari o enti equiparati aventi le stesse finalità sociali purché istituiti in forma di società;

  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Nei casi concreti previsti dal decreto, le detrazioni si applicano nella misura del 110% dei costi sostenuti nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto edifici (anche se unifamiliari, purché adibiti ad abitazione principale) e parti comuni dei medesimi.
Sono previste detrazioni:

  • ex art. 14 del D.L n.63 / 2013 (efficientamento energetico) per la realizzazione di interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali, per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, micro-cogeneratori e impianti di climatizzazione a biomasse combustibili;

  • ex art. 16 bis, co.1, d.p.r. n.917 / 1986, c.d. TUIR, limitatamente all’installazione di pannelli solari fotovoltaici;

  • ex art. 16 ter del D.L. n.63 / 2013 per quanto concerne le colonnine di ricarica;

  • ex art. 16 del D.L. n.63 / 2013 in materia di misure antisismiche.

Una previsione importante del decreto è quella di concedere ai contribuenti interessati, in luogo della detrazione della propria imposta, la possibilità di cedere il credito di imposta a terzi o di scontarne l’importo in sede di fatturazione.

Il procedimento viene disciplinato dall’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e in sede di opzione viene richiesta una specifica documentazione da produrre: per gli interventi di efficientamento energetico, in particolare, è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato circa il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

La detrazione spetta solo ove si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, alla classe energetica più alta e anche qui è necessaria una documentazione legittimante sotto forma di attestato di prestazione energetica (A.P.E.) prima e dopo l’intervento.

Siamo lieti di invitarvi a concordare un appuntamento con il consulente dedicato presso la nostra principale sede di Martina Franca.

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